Va risarcito chi perde la virilità in un incidente
ROMA - Va risarcito anche per danno esistenziale chi, in seguito ad un incidente stradale, subisce lesioni tali da perdere la propria virilità.Lo ha stabilito la Terza sezione civile della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Roma: i giudici di merito, nel 2002, avevano negato il risarcimento ad un automobilista vittima di uno scontro sulla strada che gli era costato "una grave compromissione dell'attività sessuale" ed una conseguente "sindrome ansioso-depressiva". Secondo la Corte d'Appello "il danno esistenziale o la lesione dei diritti umani non sono categorie che esulano dal danno biologico". Per questo avevano riconosciuto un risarcimento, stabilito in primo grado per circa 400 mila euro, senza considerare il danno esistenziale come richiesto dai legali dell'automobilista. La Suprema Corte, però, (sentenza n.2311) ha bocciato la decisione dei colleghi romani, rilevando che la loro sentenza "sorvola al principio fondamentale dell'inviolabilità dei diritti umani". Secondo i giudici di Piazza Cavour, "i diritti umani inviolabili nè si confondono con i danni esistenziali nè restano assorbiti nella globalità e complessità del danno biologico, ove abbiano una lesione propria, giuridicamente configurata come lesione del diritto". Per la Cassazione, quindi, considerato che "il diritto alla sessualita è inquadrato dalla Corte Costituzionale tra i diritti inviolabili della persona, come modus vivendi essenziale per la espressione e lo sviluppo della persona, certamente la perdita della sessualità costituisce anche danno biologico". Inoltre, spiega il relatore della sentenza, Giovanni Battista Petti, "nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sè un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell'equivalente economico del debito di valore". Infine, conclude la Suprema Corte, "ai fini della riequilibrata valutazione del danno, anche per un congruo ristoro, sarebbero rilevanti aspetti inerenti alla procreazione o alla vita sessuale familiare". Alla luce del pronunciamento della Cassazione e considerata quindi la compromessa attività sessuale dell'automobilista, oltre che quella lavorativa conseguente alle gravi lesioni subite nell'incidente, la Corte d'Appello di Roma dovrà rivalutare l'ammontare del risarcimento.Etichette: attivita_sessuale, virilita


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