28 giugno 2006

news 28 giugno

CATANIA PRIDE
L’Open Mind, centro di iniziativa gay-lesbica-bisessuale-transgender, informa che
nel prossimo mese di giugno si terrà il pride cittadino a Catania. Gli
appuntamenti inerenti all’evento si svolgeranno tra il 26 e il 28
giugno e sono previsti incontri, conferenze e dibattiti ai quali
prenderanno parte esponenti locali e nazionali del movimento
omosessuale e transessuale e rappresentanti del mondo accademico e
intellettuale italiano. Il programma, del quale si forniranno in tempo
utile i dettagli sulle singole iniziative, prevede come momento
conclusivo dell’intera manifestazione il corteo cittadino che si terrà
il 28 giugno 2006 a partire dalle 17.00 e che avrà come punto di
concentramento piazza Cavour. Per maggiori informazioni e per le
adesioni contattare la nostra sede. Per consultare il documento
politico del Catania Pride potete cliccare su http://utenti.lycos.
it/opencatania/ctpride06.htm
Dario Accolla
Ufficio Stampa Open Mind
Open Mind,
via Gargano 33, 95100 Catania
tel.: 095.53.26.85
email:
opencatania@tiscali.it , openpress@libero.it

INVIATO DA Alba Montori
Gaya CsF

RELAZIONE DELLA CONFERENZA STAMPA
16 GIUGNO 20006
DALLA SEDE DEI RADICALI ROMA


Il 16 giugno scorso 2006 presso la
sede dei radicali in Via di Torre Argentina, 76 a Roma si è svolta una
conferenza stampa con: Daniele Capezzone, Segretario di Radicali
Italiani, deputato della Rosa nel Pugno; Marco Cappato, Segretario
Associazione Luca Coscioni, Deputato europeo radicale; Maurizio Turco,
Deputato della Rosa nel Pugno Gigliola Toniollo, Responsabile nuovi
diritti Cgil, membro della Direzione della Rosa nel Pugno Sergio
Rovasio, Segreterario Generale Gruppo Parlamentare Rosa nel Pugno; dove
sono state illustrate le proposte di legge (allegate) su: - estensione
dell'istituto del matrimonio alle persone gay; - legge di maggior
tutela per le persone transessuali; - regolamentazione delle unioni
civili.

MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 APRILE 1982,
N. 164 , NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI SESSO, E DELL’ARTICOLO
89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000 N. 396,
REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO
DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL’ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15
MAGGIO 1997, N. 127


Onorevoli colleghi! La legge 14 aprile 1982, n.
164, che da oltre vent’anni disciplina le modalità per la
rettificazione dell’attribuzione di sesso, e conseguentemente del nome,
per le persone transessuali, ha costituito per il nostro ordinamento un
esempio di grande civilta’ giuridica e rispetto dei diritti civili. L’
importanza della legge e’ tale che gli stessi giudici della Corte
Costituzionale nella sentenza del 6-24 maggio 1985, n. 161 non soltanto
ribadirono la legittimita’ costituzionale della legge 164, ma
riconobbero l’esistenza di un diritto all’identita’ sessuale, sulla
base degli articoli 2 e 32 della Costituzione. In particolare la Corte
riconobbe un concetto ampio di diritto alla salute, di cui all’art. 32
Cost., che ricomprende non soltanto la salute fisica, ma anche
psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio
corpo, se volti a tutelare la persona in tale ottica, non solo non sono
vietati, ma anzi sono leciti; l’affermazione dell’identità sessuale fu
considerata inoltre diritto inviolabile dell’individuo ai sensi dell’
art. 2 Cost., in quanto elemento che consente al soggetto transessuale
il pieno svolgimento della propria personalità, sia nella sua
dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione. Secondo
la Consulta, il legislatore aveva accolto un nuovo concetto di identità
sessuale che teneva conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni,
ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale
deriva una "concezione del sesso come dato complesso della personalità,
determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o
ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti". I
giudici costituzionali affermano altresì che "la legge 164 del 1982 si
colloca nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più
attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che
ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale". La
legge 164 stabilisce all’articolo 1 che la rettificazione dell’
attribuzione di sesso e’ determinata con sentenza del tribunale in
seguito all’avvenuta modificazione dei caratteri sessuali. L’articolo 3
della stessa stabilisce che, quando sia necessario, il tribunale puo’
autorizzare un trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei
genitali. Da sempre la giurisprudenza ha interpretato il criterio di
necessita’ stabilito dalla legge in senso restrittivo, ritenendo che l’
avvenuta modificazione dovesse riguardare i caratteri sessuali primari
della persona in transizione. Cio’ e’ stato smentito nel corso degli
anni in primo luogo dalla ricerca, dalla pratica e dallo stesso
movimento transgender, che hanno dimostrato che l’equilibrio psico-
fisico della persona transessuale non implica necessariamente l’
adeguamento chirurgico dei genitali, che al contrario spesso viene
forzato dalla necessita’ di “regolarizzare” una situazione intermedia
nella quale la persona transessuale e’ soggetta a stigmatizzazione
sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui
il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli
relativi alla salute ed alla vita sessuale. L’intervento chirurgico
diviene in altri termini per alcune persone un “intervento forzato” in
assenza del quale la persona e’ privata della dignita’ e dei diritti di
cittadinanza, costretta ad una “esistenza legale” che non corrisponde
all’identita’, all’aspetto esteriore ed al ruolo sociale che la stessa
persona viene ad assumere. L’intervento chirurgico diventa in altre
parole un modo per vedere sanzionata dalla legge l’identita’ stessa
della persona. Anche nel caso di coloro che intendono completare la
transizione con l’intervento chirurgico, i tempi fisiologici della
transizione stessa, che richiede un percorso psicologico e di terapia
ormonale, uniti alle carenze del sistema sanitario nazionale, fanno si’
che la persona si trovi per diversi anni in un limbo giuridico che
soltanto l’intervento chirurgico finale puo’ sanare. Entrambe le
situazioni sono estremamente problematiche con riguardo al rispetto dei
diritti e dell’identita’ della persona, del suo benessere psicofisico e
della vita di relazione. Non a caso negli ultimi anni la giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare nel casi
Goodwin contro Regno Unito e Van Kück contro Germania ha
progressivamente riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale
all’identita’ di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, in relazione al quale il
riconoscimento giuridico dell’identita’ di genere non deve
necessariamente dipendere dall’intervento chirurgico di riattribuzione
dei genitali. Tale orientamento, proprio in seguito alla decisione
della Corte Europea, che ha condannato il Regno Unito a tal riguardo,
ha indotto il legislatore britannico ad introdurre il Gender
Recognition Act del 2004, sulla base del quale la rettificazione del
certificato di nascita ed il cambio del nome sono effettuati
indipendentemente dall’intervento chirurgico. Nella stessa direzione si
sta muovendo la Spagna in questo periodo, e disegni di legge in questo
senso sono stati introdotti in diversi parlamenti nazionali. L’
interpretazione letterale della legge 164, anche alla luce della
decisione della Consulta, gia’ consentirebbe un orientamento della
giurisprudenza in tal senso, che tuttavia non si e’ mai verificato, se
non in casi di particolare eccezionalita’. L’articolo 1 del presente
disegno di legge introduce pertanto all’articolo 3 della legge il comma
1-bis proprio allo scopo di rendere esplicito ed inconfutabile il
principio del diritto all’identita’ di genere, secondo cui la
rettificazione degli atti dello stato civile ed il cambio di nome
devono essere effettuati indipendentemente dall’intervento chirurgico
di riattribuzione dei genitali, ovvero sulla base dell’avvenuta
modificazione dei caratteri sessuali secondari e, soprattutto, in
relazione all’equilibrio psico-fisico individuale. Nell’ottica del
rispetto del diritto all’identita’ di genere, l’intervento chirurgico,
finanche volto alla sterilizzazione, non puo’ e non deve essere una
conditio sine qua non per la rettificazione degli atti dello stato
civile. Nell’ottica dello stesso principio del rispetto dell’identita’
di genere dell’individuo, mediante l’articolo 2 del presente disegno di
legge, si consente alla persona transessuale o transgender di
modificare anche soltanto il prenome sulla base del procedimento per la
modificazione del nome previsto dagli articoli 89 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Benche’ infatti, anche in questo caso, il decreto non stabilisca che il
prenome adottato dal richiedente mediante istanza al prefetto debba
corrispondere al sesso, l’interpretazione che viene data alla norma e’
di carattere restrittivo e, nuovamente, viola il diritto all’identita’
di genere. Peraltro, il diritto al cambio di nome indipendentemente
dall’intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali e’
riconosciuto sin dal 1980 dalla legge tedesca sul transessualismo, ed
e’ stato prograssivamente introdotto in numerosi stati europei, in
numerosi stati degli Stati Uniti, in Canada, Australia e altri paesi
del mondo. La legislazione italiana, ancorche’ recentemente modificata,
si e’ rivelata estremamente rigida a riguardo. A tal riguardo l’
articolo 2 del presente disegno di legge introduce all’articolo 89 del
decreto 396 il comma 1-bis che rende esplicito il principio secondo
cui, fatte salve le altre circostanze previste dallo stesso decreto, il
nome che il richiedente intende assumere non debba corrispondere
necessariamente al sesso assegnato alla nascita come invece
espressamente indicato, per il solo caso del neonato, all’articolo 35
dello stesso decreto.
Articolo 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3
della legge 14 aprile 1982, n. 164 è inserito il seguente: «1-bis L’
adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-
chirurgico e’ ritenuto necessario soltanto se le modificazioni dei
caratteri sessuali secondari ad opera delle terapie ormonali e dei
trattamenti di carattere estetico non sono sufficienti a determinare il
benessere e l’equilibrio psico-fisico dell’interessato allo scopo di
attribuire allo stesso un sesso diverso da quello enunciato nell’atto
di nascita.»
Articolo 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 89 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è inserito il
seguente: «1-bis Fatto salvo quanto stabilito negli articoli
successivi, il nome che il richiedente intende assumere non deve
necessariamente corrispondere al sesso attribuito alla nascita.»

CAPO I.
MODIFICHE IN MATERIA DEL DIRITTO A CONTRARRE MATRIMONIO E
UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CONIUGI


ART. 1. (Effetti del matrimonio)
1. Dopo l’articolo 90 del codice civile, e’ inserito il seguente:
«
ART. 90-bis. – (Effetti e condizioni per contrarre il matrimonio). – Il
matrimonio e’ soggetto alle stesse condizioni e produce gli stessi
effetti indipendentemente dal fatto che gli sposi siano di diverso o
dello stesso sesso».
ART. 2. (Modifica agli articoli 107, 108, 143 e
294 del codice civile, e delle norme correlate). 1. All’articolo 107,
primo comma, del codice civile, le parole: « che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle
seguenti: « che esse vogliono contrarre matrimonio ». 2. All’articolo
108, primo comma, del codice civile, le parole: « La dichiarazione
degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie » sono
sostituite dalle seguenti: « La dichiarazione degli sposi di contrarre
matrimonio ». 3. All’articolo 143, primo comma, del codice civile, le
parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i
coniugi ». 4. All’articolo 294, secondo comma, del codice civile, le
parole: « marito e moglie » sono sostituite dalle seguenti: « coniugi
». 5. All’articolo 64, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole « la dichiarazione
degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie »
sono sostituite dalle seguenti: « La dichiarazione degli sposi di voler
contrarre matrimonio »
ART. 3. (Abrogazione degli articoli 89 e 140 del
codice civile concernenti il divieto temporaneo di nuove nozze, e norme
correlate). 1. Gli articoli 89 e 140 del codice civile sono abrogati.
2. Il comma 2 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e’ abrogato.
ART. 4. (Modifica dell’
articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40). 1. All’articolo 5
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 le parole « di sesso diverso, »
sono abrogate.
ART. 5. (Cittadinanza del coniuge). 1. Dopo l’articolo
143-bis del codice civile, come sostituito dall’articolo 4 della
presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 143-bis.1 –
(Cittadinanza del coniuge). – Il coniuge conserva la cittadinanza
italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del
matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell’altro coniuge
assume una cittadinanza straniera ».

CAPO II
NUOVE NORME IN MATERIA
DI COGNOME


ART. 6. (Uso dei cognomi). 1. L’articolo 143-bis del
codice civile e` sostituito dal seguente: « ART. 143-bis. – (Uso dei
cognomi). – I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo
che, all’atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non
scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell’altro coniuge,
conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge
superstite passi a nuove nozze ».
ART. 7. (Cognome del coniuge). 1. L’
articolo 156-bis del codice civile e` sostituito dal seguente:
« ART.
156-bis. – (Cognome del coniuge). – Il giudice puo` vietare al coniuge
l’uso del cognome dell’altro coniuge quando tale uso sia a lui
gravemente pregiudizievole, e puo` parimenti autorizzare il coniuge a
non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivare grave
pregiudizio ».
ART. 8. (Modifiche all’articolo 5 della legge 1 dicembre
1970, n. 898). 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, sono sostituiti dai seguenti: « 2. Ciascun coniuge perde
il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. 3.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo` autorizzare il
coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell’altro
coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei
figli meritevole di tutela ».
ART. 9. (Cognome del figlio). 1. L’
articolo 262 del codice civile e` sostituito dal seguente: « ART. 262.
– (Cognome del figlio). – Il figlio legittimo assume, per volonta`
comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell’ordine da essi
indicato, o il cognome di uno dei genitori. La scelta e l’ordine dei
cognomi iscritti nell’atto di nascita del primo figlio sono mantenuti
per i fratelli e le sorelle germani. Nel caso in cui i genitori
scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume
il primo dei cognomi di ciascun genitore.
Il figlio naturale assume il
cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il
riconoscimento è stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i
genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e
terzo. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori e` accertata
o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro
genitore, il figlio naturale puo` assumere il cognome del genitore che
lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha
riconosciuto vi consente. In mancanza di accordo tra i genitori, l’
ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di
entrambi i genitori in ordine alfabetico ».
ART. 10. (Cognome dell’
adottato). 1. Il terzo comma dell’articolo 299 del codice civile e`
sostituito dal seguente: « Se l’adozione e` compiuta da coniugi, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 262 ». 2. Il quarto comma
dell’articolo 299 del codice civile e` abrogato.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11. (Riconoscimento degli istituti stranieri
analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni
di diritto internazionale privato). 1. Ai sensi della presente legge si
da` riconoscimento al matrimonio o all’istituto equivalente contratti
all’estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero. 2. Gli
effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono
opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso
terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione,
entro i limiti stabiliti dalla presente legge. 3. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive
modificazioni, in materia di diritto internazionale privato.

CAPO I
DELL’UNIONE CIVILE


ART. 1. (Modifica al libro I del codice civile in
materia di unione civile). 1. Al libro I del codice civile, dopo il
titolo XIV, e` aggiunto il seguente: « TITOLO XIV-bis – Dell’unione
civile ».
ART. 2. (Unione civile). 1. Dopo l’articolo 455 del codice
civile, al titolo XIV-bis del medesimo codice, introdotto dall’articolo
1 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-bis. –
(Unione civile). – Due persone maggiorenni, di diverso o dello stesso
sesso, di seguito denominate « parti dell’unione civile », che
intendano legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e
spirituale, possono contrarre un’unione civile per organizzare la loro
vita comune ».
ART. 3. (Istituzione del registro delle unioni civili).
1. Dopo l’articolo 455-bis del codice civile, introdotto dall’articolo
2 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-ter. –
(Istituzione del registro delle unioni civili). – Presso l’ufficio
dello stato civile di ogni comune e` istituito il registro delle unioni
civili. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni,
alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al
primo comma ai sensi del presente titolo ».
ART. 4. (Procedura). 1.
Dopo l’articolo 455-ter del codice civile, introdotto dall’articolo 3
della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-quater. –
(Procedura). – Due persone che intendano contrarre una unione civile
devono presentare una dichiarazione congiunta presso l’ufficio dello
stato civile del comune nel quale le parti dell’unione civile fissano
la propria residenza comune. L’unione civile e` certificata dall’
ufficiale dello stato civile, il quale e` tenuto a tale accertamento
previo mero controllo formale della validita` della dichiarazione
congiunta, dell’assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86,
87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-bis e 455-ter, nonche´
del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
L’
ufficiale dello stato civile deve altresi’ provvedere, contestualmente
agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l’unione nell’
apposito registro di cui all’articolo 455-ter. L’ufficiale dello stato
civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle
dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla
loro ricezione.
A richiesta dell’interessato, l’ufficiale dello stato
civile da` atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili ».
ART. 5. (Certificazione dello stato di unione civile). 1. Dopo l’
articolo 455-quater del codice civile, introdotto dall’articolo 4 della
presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-quinquies. –
(Certificazione dello stato di unione civile). – L’unione civile e`
certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione
civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti
dell’unione civile, l’indicazione del loro regime patrimoniale legale e
della residenza. Deve contenere altresi’ i dati anagrafici degli
eventuali figli minori, sempre appartenenti all’unione civile,
indipendentemente dalla durata della stessa ».
ART. 6. (Stipulazione di
convenzione). 1. Dopo l’articolo 455-quinquies del codice civile,
introdotto dall’articolo 5 della presente legge, e` inserito il
seguente: « ART. 455-sexies. – (Stipulazione di convenzione). – Con
convenzione stipulata ai sensi delle disposizioni del presente codice e
delle leggi speciali in materia di contratti, le parti dell’unione
civile possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della stessa,
nonche´ i termini per la cessazione unilaterale di cui al terzo comma
dell’articolo 455-octies del presente codice, e le conseguenze
patrimoniali in seguito alla sua cessazione. La suddetta convenzione e’
opponibile ai terzi se fatta per atto pubblico. La convenzione di cui
al primo comma puo’ essere modificata in qualunque momento nel corso
dell’unione civile con atto stipulato nella medesima forma. In assenza
di convenzione, si applicano le norme previste dal presente codice in
materia di unione civile».
ART. 7. (Equiparazione allo stato di membro
di una famiglia). 1. Dopo l’articolo 455-sexies del codice civile,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge, e` inserito il
seguente: « ART. 455-septies. – (Equiparazione allo stato di membro di
una famiglia). – Lo stato di parte di una unione civile e` titolo
equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per effetti
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni».
ART. 8. (Cessazione dell’unione civile). 1. Dopo l’articolo 455-septies
del codice civile, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, e`
inserito il seguente: « ART. 455-octies. – (Cessazione dell’unione
civile). – Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle
parti o mediante conversione dell’unione civile in matrimonio ai sensi
degli articoli 93 e seguenti del presente codice. Lo stato di unione
civile puo` inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante una
dichiarazione consensuale di scioglimento che le parti rendono all’
ufficiale dello stato civile. L’unione civile puo` infine cessare nel
caso di richiesta di scioglimento presentata solo da una delle parti
all’ufficiale dello stato civile e notificata all’altra parte entro
cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell’unione civile
sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di
sciogliemento, salvo che non sia diversamente stabilito per convenzione
ai sensi dell’articolo 455-sexies del presente codice. Nel corso di
tale anno la richiesta unilaterale puo` essere ritirata e la situazione
di unione civile e` ripristinata automaticamente. Nel caso di
scioglimento, ed in assenza di convenzione ai sensi dell’articolo 455-
sexies del presente codice, le parti procedono di comune accordo alla
divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l’accordo non sia
possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarita` o dal
possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio
costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo
ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze
patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell’
articolo 194. E` fatta salva la possibilita` per le parti di agire per
il risarcimento del danno eventualmente subito. La parte dell’unione
civile che si trovi in stato di necessita’ puo’ ricorrere al giudice
che decide ai sensi dell’articolo 156 del codice civile. L’obbligo di
mantenimento e di prestare gli alimenti decade dopo due anni dallo
scioglimento dell’unione civile, ovvero nel caso in cui la parte
beneficiaria abbia contratto matrimonio o una nuova unione civile. Nell’
anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di
separazione e lo scioglimento dell’unione civile, le parti sono tenute
agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro. Della
cessazione dello stato di unione civile ai sensi del presente articolo
e` dato atto dall’ufficiale di stato civile con autonoma
certificazione, che individua anche il periodo per il quale si e`
protratta tale unione, nonche´ con apposita annotazione nel registro
delle unioni civili».
ART. 9. (Criteri di estensione dei diritti del
nucleo familiare all’unione civile). 1. Dopo l’articolo 455-octies del
codice civile, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, e`
inserito il seguente: « ART. 455-nonies. – (Criteri di estensione dei
diritti del nucleo familiare all’unione civile). – All’unione civile
sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti
dalla legge, e tale estensione e` applicata secondo criteri di parita`
di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali
le condizioni economiche, di salute e l’esistenza di figli ».
ART. 10.
(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). 1. Dopo l’
articolo 455-nonies del codice civile, introdotto dall’articolo 9 della
presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-decies. – (Acquisto
della residenza da parte del cittadino straniero). – Il cittadino
straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di un’
unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di
unione civile acquista la residenza in Italia». 2. All’articolo 30,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
alla parola « matrimonio » sono aggiunte le seguenti parole: « o un’
unione civile ». 3. L’articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e’ sostituito dal seguente: « Il permesso di
soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e’ immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio o all’unione civile
non e’ seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio o dall’
unione civile sia nata prole ». 4. All’articolo 30, comma 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle parole « del matrimonio »
sono aggiunte le seguenti parole: « o dell’unione civile ».
ART. 11.
(Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento). 1. Dopo
l’articolo 455-decies del codice civile, introdotto dall’articolo 10
della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-undecies. –
(Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento). – I
figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza di essa o da
presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell’articolo
232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di
matrimonio. Le parti dell’unione civile possono chiedere l’adozione o l’
affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parita` di
condizione con le coppie di coniugi. In caso di separazione delle parti
dell’unione civile si applicano con riguardo ai figli le disposizioni
di cui all’articolo 155 ».
ART. 12. (Regime patrimoniale dell’unione
civile). 1. Dopo l’articolo 455-undecies del codice civile, introdotto
dall’articolo 11 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART.
455-dodecies. – (Regime patrimoniale dell’unione civile). –All’atto di
costituzione dell’unione civile le parti possono scegliere mediante
convenzione ai sensi dell’articolo 455-sexies del presente codice il
regime patrimoniale della stessa.
Nel caso che, per qualsiasi ragione,
si ometta di stipulare la convenzione di cui al primo comma, si presume
scelto il regime di separazione legale».
ART. 13. (Acquisto della
cittadinanza da parte del cittadino straniero). 1. L’articolo 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 e’ sostituito dal seguente: « ART. 5. – Il
coniuge o la parte dell’unione civile, straniero o apolide, del
cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede da almeno
sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla
data del matrimonio o della stipulazione dell’unione civile, se non vi
e’ stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili
e, nel caso del matrimonio, se non sussiste separazione legale».
ART.
14. (Assistenza sanitaria e penitenziaria). 1. Alle parti dell’unione
civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge
relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.
ART. 15. (Forma
della domanda dell’interdizione e dell’inabilitazione). 1. All’articolo
712, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte le
seguenti parole: « e della parte di un’unione civile ». 2. Ciascuna
delle parti dell’unione civile puo`, ove sussistano le condizioni
richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell’altra
parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.
ART. 16. (Incapacita` o decesso della parte di un’unione civile). 1. In
mancanza di precedente volonta` manifestata per iscritto dalla parte di
un’unione civile o indicata nella convenzione di cui all’articolo 455-
sexies, nell’ipotesi di sua incapacita` di intendere e di volere, anche
temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di
interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo
stato di salute, o riguardanti l’eventuale donazione di organi, le
scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni
funerarie, sono prese dall’altra parte dell’unione civile.
ART. 17.
(Partecipazione lavorativa all’impresa della parte dell’unione civile).
1. All’articolo 230-bis del codice civile e` aggiunto, in fine, il
seguente comma: « Ciascuna delle parti di un’unione civile che abbia
prestato attivita` lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia
titolare l’altra parte puo` rivolgersi al giudice per chiedere il
riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa. Il giudice
si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma ».
ART. 18.
(Diritti di successione fra le parti dell’unione civile). 1. La
condizione di parte dell’unione civile e` in tutto equiparata a quella
di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e
quelli derivanti dalla successione legittima. 2. Al libro II del codice
civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al
coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un’unione
civile o alle parti di un’unione civile. 3. Nell’eventualita` che una
delle parti dell’unione civile succeda all’altra per causa di morte a
titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale e`
equiparata a quella del coniuge.
ART. 19. (Conseguenze fiscali dell’
unione civile). 1. Le conseguenze fiscali che derivano dall’
appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti
dell’unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.
ART. 20.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell’unione civile). 1. Le
conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la pensione di
reversibilita` a favore della parte superstite in caso di morte dell’
altra parte dell’unione civile, che derivano dall’appartenenza ad un
determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell’unione civile,
sia nelle agevolazioni, sia negli oneri. 2. In caso di morte di una
parte dell’unione civile nel corso dell’anno intercorrente tra la
presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo
scioglimento dell’unione civile, la parte superstite ha diritto all’
erogazione della pensione di reversibilita` sino al decorrere del
termine previsto per lo scioglimento.
ART. 21. (Risarcimento del danno
causato da fatto illecito da cui e` derivata la morte di una delle
parti dell’unione civile). 1. In caso di decesso di una delle parti
dell’unione civile derivante da fatto illecito, nell’individuazione del
danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri
individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
ART.
22. (Esoneri, dispense e agevolazioni connessi al servizio militare ed
al servizio civile). 1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni
relativi al servizio militare volontario o obbligatorio, al servizio
civile, all’impiego nelle Forze armate, connessi con l’appartenenza ad
un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, alle parti dell’
unione civile.
ART. 23. (Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392, concernente la successione nel contratto di locazione).
1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
e` sostituito dai seguenti:
« In caso di morte del conduttore, gli
succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del
decesso. Nell’eventualita` che il conduttore abbia contratto un
matrimonio o un’unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di
fatto in seguito all’instaurarsi del rapporto locativo, gli e` fatto
onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ».
ART. 24. (Inserimento nelle
graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare). 1. Nel
caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di
preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, a parita` di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo
puo` godere anche la parte dell’unione civile.
ART. 25. (Inserimento
nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di
disoccupati). 1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare
costituisca titolo o causa di preferenza per l’inserimento in
graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiate
di disoccupati, a parita` di condizioni tali diritti sono estesi anche
alle parti dell’unione civile.
ART. 26. (Diritti derivanti dalla
condizione lavorativa). 1. Le parti dell’unione civile godono di tutti
i diritti, facolta` e benefici previdenziali e assistenziali o comunque
connessi alle diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato o
parasubordinato, di formazione o di tirocinio, ovvero alla sussistenza
di una attivita` di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o
del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine
e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o
cosiddetti “atipici”.
ART. 27. (Norme penali). 1. Il terzo comma dell’
articolo 307 del codice penale e` sostituito dal seguente: « Non e`
punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o
della parte dell’unione civile ».2. Il primo comma dell’articolo 384
del codice penale e` sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dagli
articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374
e 378, non e` punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessita` di salvare se´ medesimo o un prossimo
congiunto o la parte dell’unione civile da un grave ed inevitabile
nocumento nella liberta` o nell’onore ».
ART. 28. (Norme di procedura
penale). 1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 1 e`
sostituito dal seguente: « I prossimi congiunti o la parte di un’unione
civile dell’imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato,
possono astenersi dal deporre »; b) alla rubrica sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e delle parti dell’unione civile ».
ART.
29. (Forma scritta della convenzione di unione civile). 1. All’articolo
1350 del codice civile, dopo il numero 12) e` inserito il seguente: «
12-bis) le convenzioni tra le parti dell’unione civile di cui all’
articolo 455-sexies;».
ART. 30. (Modifica delle disposizioni sulla
liberta’ di stato). 1. All’articolo 86 del codice civile, le parole «
da un matrimonio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « da
matrimonio o da una unione civile precedenti ».
ART. 31. (Modifiche all’
articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898). 1. Al comma 2 dell’
articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, dopo le parole: « assenza di un coniuge » sono inserite
le seguenti: « o di una parte dell’unione civile ». 2. Al comma 3 dell’
articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, le parole: « Qualora esista un coniuge superstite » sono
sostituite dalle seguenti: « Qualora esista un coniuge o una parte dell’
unione civile superstite».
ART. 32. (Concorso di coniuge separato e
parte dell’unione civile). 1. L’articolo 548 del codice civile e`
sostituito dal seguente: « ART. 548. – (Concorso di coniuge separato e
parte dell’unione civile). – Se chi muore lascia il coniuge separato
con sentenza passata in giudicato e la parte dell’unione civile, a
quest’ultima e` riservato un quarto del patrimonio, al coniuge separato
la meta`. Quando chi muore lascia altresI’ un figlio legittimo o
naturale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 542, alla
parte dell’unione civile e` riservato un quinto del patrimonio. Se i
figli sono piu` di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte dell’
unione civile ».


CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI


ART. 33.
(Divieto di discriminazione).1. Lo stato di coniuge o di parte di un’
unione civile non possono essere per la persona interessata motivo o
fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o
privata. 2. La Repubblica tutela la piena dignita` e il carattere di
libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto
luoghi ove si svolge la personalita` dell’individuo e ne promuove il
pubblico rispetto.
ART. 34. (Riconoscimento degli istituti stranieri
analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni
di diritto internazionale privato). 1. Ai sensi della presente legge si
da` riconoscimento all’unione civile o all’istituto equivalente
contratti all’estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.
2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono
opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso
terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione,
entro i limiti stabiliti dalla presente legge. 3. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive
modificazioni, in materia di diritto internazionale privato. 4. Le
disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio,
diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di
famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso
consenso dell’altro Stato contraente in relazione all’unione civile.
ART. 35. (Attuazione della norma concernente il riconoscimento degli
istituti stranieri analoghi o equivalenti l’applicazione delle norme e
delle convenzioni di diritto internazionale privato). 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi organi
stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a
disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l’
applicazione bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di
matrimonio, diritti di successione e nelle altre materie relative al
diritto di famiglia.
INVIATO DA Alba Montori Gaya CsF

COMUNICAZIONE
GRUPPO DEL GUADO

Sabato 1 Luglio - Ore 17.00 Sede di Via Soperga 36
(MM1 Loreto - MM2 Caiazzo - MM3 Centrale)

LA VERITA' SUL CODICE DA
VINCI
Presentazione del libro di Bart D. Ehrman


"Il codice da Vinci"
è stato in vetta alle classifiche dei libri più venduti in tutto il
mondo per molti mesi e ancora oggi, nonostante i milioni di copie
vendute, il suo successo non sembra esaurirsi. L'aspetto sorprendente
del romanzo di Dan Brown è che l'autore ha costruito la trama
intessendo vicende frutto della sua fantasia con rivelazioni storiche
sconvolgenti che, se confermate, cambierebbero in modo radicale il
nostro rapporto con la religione cristiana. Nel suo saggio "La verità
sul codice da Vinci" Bart D. Ehrman, studioso del cristianesimo delle
origini, separa i fatti dalla finzione, la realtà dalla fantasia
letteraria, e offre a quanti si sono chiesti quanto ci sia di vero nel
"Codice da Vinci" un breve saggio critico sulle origini del
Cristianesimo e sulla figura storica di Gesù. L'incontro è aperto a
tutti. Alle 20.00, dopo l'incontro, è possibile partecipare alla cena
comunitaria. La nostra sede può? essere raggiunta partendo dalla
Stazione Centrale di Milano attraversando Piazza Luigi di Savoia (sulla
sinistra per chi lascia i binari) e girando quindi a sinistra. La
strada che inizia sull'angolo della piazza é via Soperga. Il 36 è sulla
destra dopo un centianio di metri.
GRUPPO DEL GUADO Cristiani
omosessuali Milano Via Soperga 36 Telefono: 02 2840369 Email:
info@guado.org

COMUNICAZIONE
SCUOLA DI CINEMA
ROMA
Dallo stand
della scuola di cinema di roma
all’isola del cinema
Accade all’isola
del cinema
mercoledì 28 giugno
Si può assistere, dall’esterno, dalle
18.00 alle 21.00 è stato subito raggiunto il numero programmato per il
workshop gratuito di preparazione ai provini per il Cinema, la
Televisione, la Pubblicità con Franco Alberto Cucchini uno dei più
importanti casting director del cinema. In un set montato dalla scuola
nell’isola. Presto ne sarà organizzato un altro !! Alle 21.00 CARLO
VERDONE ALL’ISOLA DEL CINEMA L’attore sull’Isola con tre suoi film del
cuore festeggia i suoi 30 anni di carriera. “troppo forte”, “borotalco”
e “il mio miglior nemico” sono i film che Verdone presenterà al
pubblico dell’Arena nel suggestivo scenario dell’Isola Tiberina. Ad
introdurre la serata sarà il critico cinematografico e autore
televisivo Marco Giusti, con il quale Carlo Verdone si intratterrà
rispondendo anche alle curiosità del pubblico in sala. Lo spazio dell’
Isola sarà inoltre “vestito”dalle foto di scena dei più bei film di
Carlo Verdone tratte dalla collezione di Enrico Appetito, il grande
fotografo di Alberto Sordi, scomparso nel 2003, che la figlia, Tiziana
Appetito, proporrà nella cornice dell’Isola Tiberina.
www.
scuoladicinema.itstudios: via panisperna 101, roma (stazione termini -
s. maria maggiore) (metro “cavour”) (06.48.15.676, info@scuoladicinema.
it)